
La promuovono congiuntamente ADI, CONFINDUSTRIA, INDICAM, ASSARREDO, ASSOLUCE, FONDAZIONE ALTAGAMMA, FONDAZIONE VALORE ITALIA, FONDAZIONE ADI, CNAC Consiglio nazionale Anticontraffazione
Ancora una volta è stato proposto di prorogare per altri 5 anni il diritto alla copia dei prodotti di chiara fama creati prima del 2001, contraddicendo una Direttiva comunitaria e calpestando i diritti degli autori: le Commissioni I e V della Camera hanno di nuovo approvato un emendamento in questo senso (articolo aggiuntivo 22.013 “Nannicini”) incluso nel “decreto Milleproroghe” che è stato votato alla Camera. Ora il Senato è chiamato ad esaminare nuovamente la norma e auspicabilmente, ad abrogare l’emendamento Nannicini.
Da 10 anni in Italia questi prodotti continuano a essere copiati nonostante quanto stabilito dalle normative europee per la protezione del diritto d’autore per le opere di design (Direttiva Europea 98/71, già introdotta in Italia nel 2001).
Il 27 gennaio scorso la sentenza della Corte di Giustizia Europea ha ribadito tale norma e messo in mora l’Italia, escludendo la legittimità della moratoria decennale attuata nel rinviarne l’applicazione.
Nel maggio scorso ADI, Confindustria, Fondazione Altagamma, Assarredo, Assoluce e Indicam si erano opposte ad un ennesimo tentativo di vanificare la normativa europea con un emendamento introdotto all’interno del Decreto Sviluppo, (riuscendo a fare abrogare la modifica all’Art.239 improvvidamente proposta).
Ora, di nuovo, l’emendamento Nannicini che viene proposto al Senato è in contrasto con la Direttiva e, oltre al danno enorme per il design, espone l’Italia a una nuova certa procedura d’infrazione, costosa per la collettività.
ADI, Confindustria, Assarredo, Assoluce, Fondazione Altagamma, Indicam, CNAC - Centro Studi Anticontraffazione, Commissione Tematica Design CNAC- Consiglio nazionale anticontraffazione, Fondazione Valore Italia, Fondazione ADI, con tutte le aziende del design, con i progettisti autori e creatori dei prodotti e tutti coloro che continuano a essere danneggiati dal mancato rispetto delle norme europee sul diritto d’autore
si oppongono fermamente alla richiesta di proroga.
Chi lavora per il design investe in innovazione e in ricerca, crea posti di lavoro per il Made in Italy, promuove l’immagine del nostro paese nel mondo, spesso senza chiedere nulla al sistema. Chi da anni sfrutta la creatività originale con la produzione di copie danneggia, deruba, svilisce il design italiano.
Da anni promuoviamo la difesa della correttezza e del rispetto delle norme contro una ristretta rappresentanza di operatori, che nulla hanno realmente da vantare, eppure continuano a ricevere credito da parte delle Istituzioni.
Creare costa impegno, fatica, intelligenza, investimenti e il rispetto del diritto d’autore, il riconoscimento della paternità delle idee è il minimo che ci possiamo attendere da un Paese che della creatività ha fatto la propria bandiera.
Spesso ci lamentiamo delle copie che arrivano da lontano; invece i copiatori sono in Italia e continuano ad agire nel nostro Paese, nonostante le leggi italiane ed europee in vigore. Giocando su false e demagogiche argomentazioni i copiatori continuano a trovare ascolto e, ancora una volta, propongono di prorogare (per altri 5 anni!) il diritto alla copia.
Il nostro appello è dunque rivolto a contrastare queste posizioni di fronte alle Istituzioni, perché comprendano la reale portata del danno che ne deriva al Design, quello vero!. Lo facciamo pubblicamente, senza timore, in modo unitario, per dare voce a chi lavora onestamente per creare, senza usurpare le idee. Che il confronto avvenga sempre sulla capacità produttiva di creare in modo originale!.
CONFERENZA STAMPA
mercoledì 1 febbraio, ore 10.30
ADI Associazione per il Disegno Industriale
via Bramante 29, Milano
Intervengono:
ADI: Luisa Bocchietto, presidente nazionale
CONFINDUSTRIA e INDICAM: Cesare Galli, avvocato, professore di Diritto Industriale, Università di Parma
ASSARREDO: Claudio Luti, membro del Consiglio Direttivo
ASSOLUCE: Piero Gandini, presidente del Consiglio Direttivo
FONDAZIONE ALTAGAMMA: Armando Branchini, Segretario generale
Centro Studi Anticontraffazione - Dipartimento Grande Milano: Daniela Mainini, presidente
Commissione tematica Design CNAC - Consiglio Nazionale Anticontraffazione : Giovanni Casucci, avvocato, coordinatore della Commissione
Con le testimonianze dei più grandi produttori del design autentico
Ufficio Stampa
ALAM per comunicare Via Bramante 9 – 20154 Milano - Italia T ( 39) 02.3491206 F ( 39) 02.3490928 alamsas@tuttopmi.it
"La Fondazione Le Corbusier tiene ad esprimere la sua solidarietà con la società Cassina e con tutte le altre imprese del design e dell'arte applicata che, in Italia, difendono il patrimonio artistico e industriale e che sviluppano l’innovazione e la creazione in stretto contatto con gli autori, artisti, architetti e designers che contribuiscono alla loro reputazione mondiale.
E’ fondamentale che il diritto degli autori sia protetto come in tutti gli altri paesi dell’Unione europea : è la garanzia della qualità degli oggetti prodotti, protegge i savoir-faire ed il lavoro qualificato, protegge il consumatore contro l’inganno e infine salvaguardia la creazione, l’innovazione, l’eccellenza.
L’emendamento Nannicini, che porta da cinque a quindici anni la moratoria sull’applicazione della protezione di diritto d’autore delle opere di design, introdotta in Italia nel 2001 in attuazione della Direttiva n. 98/71 CE, è manifestamente contraria a tale Direttiva e quindi illegittima, cosicché la sua adozione esporrebbe nuovamente l’Italia ad una sicura procedura d’infrazione, con costi enormi per l’erario.
Il tema ha infatti già formato oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia UE, 27 gennaio 2011, nel procedimento C-168/09, che ha preso espressamente in esame la possibilità per l’Italia di rinviare l’applicazione della protezione di diritto d’autore sulle opere di design e ha espressamente escluso la legittimità di una moratoria decennale (come quella originariamente prevista dal legislatore italiano), rilevando:
a) che “l’inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell’attività nei limiti dell’uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte” (punto 62 della decisione);
b) che “una moratoria decennale della protezione del diritto d’autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un’opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell’autore – l’applicazione della tutela del diritto d’autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo” (punto 63 della decisione)
La Corte ha quindi concluso che “L’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti”.
Dunque, se è illegittima una moratoria di dieci anni, a fortiori è illegittima una moratoria di quindici anni.
Il termine di cinque anni previsto dal vigente art. 239 CPI, adottato proprio per conformarsi alla Direttiva, corrisponde testualmente alle indicazioni dell’Avvocato Generale UE Bot, nelle sue conclusioni presentate nella causa richiamata.




